Congedo straordinario per l’assistenza al figlio disabile

Congedo straordinario: massimo due anni, ma per ciascun disabile

A cura di Marco Perelli Ercolini

La Cassazione sezione Lavoro con la sentenza n.11031/2017 ribadisce quanto previsto dal DLgs 119/2011 che modificando l’art. 42 del DLgs 151/2001 introduce il comma 5-bis che prevede il congedo straordinario nella misura massima di due anni durante l’arco della vita lavorativa per ciascuna persona portatrice di handicap.

In precedenza già l’Inpdap (circolare n.2/2002)  aveva dato una interpretazione estensiva: nell’ipotesi di più figli con handicap, il beneficio spetta per ognuno di essi, con i limiti indicati per i benefici della legge 104/92, previa verifica (tramite accertamento sanitario) dell’impossibilità di assistenza degli stessi usufruendo di un solo congedo straordinario. Concetto poi ribadito anche con la circolare 31 del 2004: si rammenta che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile. 

Ma l’Inps non l’aveva mai digerita.