Pensioni – Perequazione automatica 2018

2.12.2017 – A cura di Marco Perelli Ercolini

E’ stato pubblicato in G.U. il DM ministeriale 20 novembre 2017 del Ministero dell’Economia che fissa il tasso di rivalutazione provvisorio delle pensioni a partire dal 1 gennaio 2018: +1,1%.

Dopo due anni di stop il meccanismo di rivalutazione automatica riparte anche se fortemente ridotto per recuperare almeno in parte la perdita del potere d’acquisto registrata nel 2017.

Trattamento minimo INPS da 501,89 a 507,41 euro al mese
Assegno sociale da 448,07 a 452,99 euro al mese
Pensione sociale da 369,26 a 373,32 euro al mese.

Ma attenzione: i pensionati dovranno però restituire con un prelievo una tantum (tra 15 e 20 euro) la maggiore rivalutazione dello 0,1% concessa nel 2015. Dunque nel 2018 le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo incremento dell’1,1%, per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo sarà riconosciuta una rivalutazione effettiva dell’1,045%, per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l’adeguamento sarà pari allo 0,825%, per i trattamenti superiori a 5 volte e sino a 6 volte adeguamento dell’0,55 e per gli importi superiori a 6 volte l’adeguamento sarà dello 0,495%.

Sino a 3 volte il minimo INPS 100 % 1,1 %
Sino a 4 volte il minimo INPS 95 % 1,045 %
Sino a 5 volte il minimo INPS 75 % 0,825 %
Sino a 6 volte il minimo INPS 50 % 0,55 %
Oltre 6 volte 45 % 0,495 %

Applicazione non per fasce ma sull’intero importo. Una pensione di mille euro al mese godrà di un incremento lordo di 143 euro il prossimo anno, circa 11 euro al mese in più. Un caffè al bar ogni tre giorni …!!!

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 20 novembre 2017

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonche’ valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Art.1 – La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2016 e’ determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017.

Art.2 – La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017 e’ determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Art.3 – Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.