Brevia del prof. Perelli

AVVOCATI CONTRIBUTO MATERNITÀ 2021

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006868/AVV-L-173 del 14 giugno 2021 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 341, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 18 maggio 2021, concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2021, in misura pari a euro 81,52 pro-capite.

(Gazzetta Ufficiale n.152 del 28 giugno 2021)

 

CONSULENTI DEL LAVORO CONTRIBUTO DI MATERNITA’ 2021

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.36/0006963/CONS-L-108 del 16 giugno 2021 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 113/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell’ENPACL in data 27 maggio 2021, concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2021, in misura pari a euro 46,51 pro-capite. (Gazzetta Ufficiale n.152 del 28 giugno 2021)

IL BONUS BEBÈ RADDOPPIA, VIA ALLE DOMANDE da Enpam Previdenza n. 24

del 2 luglio 2021 a cura della Redazione

Nell’area riservata agli iscritti del sito Enpam.it è ora possibile chiedere il sussidio per le spese dei primi 12 mesi del bambino. Il bando per la genitorialità della Fondazione per il 2021 conferma il bonus di 1.500 euro a sostegno delle mamme in camice bianco, che addirittura raddoppia per le madri libere professioniste per le quali arriva a 3mila euro.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Tutte le dottoresse iscritte alla Quota A possono richiedere i 1.500 euro, mentre quante versano all’Enpam anche la Quota B hanno diritto a un sussidio aggiuntivo di altri 1.500 euro.

Il bonus potrà essere chiesto per i nati nel corso del 2020 e la domanda potrà essere fatta fino al 17 settembre. Per i nati nel 2021 per i quali non si farà in tempo a fare domanda si potrà fare riferimento al bando 2022.

QUALI REQUISITI

Al contrario dell’assegno di maternità, che non prevede requisiti di reddito, per ottenere il bonus bebè è necessario rimanere sotto una certa soglia.

Ad esempio, una famiglia di tre persone: mamma, papà e neonato, non deve avere superato negli ultimi tre anni un reddito medio di 67.025,4 euro. Una soglia che si alza o si abbassa a seconda che il nucleo familiare sia più o meno numeroso.

L’assegno, inoltre, viene dato per ogni figlio. Ad esempio, con l’arrivo di tre gemelli si ha diritto ad un assegno triplo.

COME FARE DOMANDA

La domanda va fatta dall’area riservata del sito Enpam fino alle 12 del 17 settembre 2021. Possono farla anche le studentesse di medicina o odontoiatria del V o VI anno che si sono iscritte all’Enpam. Anche per loro il bonus bebè di 1.500 euro si potrà sommare al sussidio di maternità.

SUSSIDI BAMBINO

Nei primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione o affidamento), è possibile usufruire di un sussidio aggiuntivo rispetto all’indennità di maternità. Il sussidio è pensato come sostegno alle spese…

MATERNITÀ, ALMENO 6MILA EURO PER LE DOTTORESSE

Universale, solidale, assegnata senza soglie di reddito. Sono le caratteristiche fondamentali dell’indennità di maternità erogata dall’Enpam, un sostegno per le…

 

AGENZIA DELLE ENTRATE DETRAZIONE SU SPESE SANITARIE RIMBORSATE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Le spese sanitarie (mediche e fisioterapiche) sostenute nel 2020 a seguito di infortunio possono essere detratte se poi mi sono state rimborsate in quanto avevo una polizza privata di assicurazione contro gli infortuni?

Risponde Paolo Calderone

In linea generale, per gli oneri e le spese detraibili vale il principio secondo il quale la detrazione spetta solo se restano effettivamente a carico del contribuente che li ha sostenuti. Non spetta, pertanto, se le spese sono state rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione va calcolata solo sulla parte non rimborsata.

Tuttavia, le spese sanitarie rimborsate si considerano rimaste a carico se i contributi o i premi assicurativi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito. Si considerano rimaste a carico, per esempio, le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni

  • per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente, per i quali non spetta alcun beneficio
  • a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito).

Se, invece, contributi e premi danno diritto alla detrazione Irpef o sono deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione. In tal caso, non è rilevante la circostanza che il contribuente si sia effettivamente avvalso o meno delle detrazioni o delle deduzioni spettanti (circolare n. 54/2002).

 

I COMPENSI PER I CONVEGNI SI DICHIARANO ALL’ENPAM da Enpam

Previdenza n. 24 del 2 luglio 2021 – Lettere al Presidente

Sono un ex primario in pensione dal 2018. L’Agenzia delle entrate, dopo aver fatto un controllo fiscale per il 2015, mi ha detto che per tutta l’attività che ho fatto come relatore a congressi, docente/relatore a seminari, meeting e board, avrei dovuto pagare l’Inps e non l’Enpam, come invece ho sempre fatto. La mia domanda è: su queste attività dovevo pagare i contributi all’Enpam o all’Inps?    Lettera firmata

Gentile Collega,

in realtà hai agito correttamente. Per le attività medico scientifiche che hai svolto al di fuori del tuo incarico di primario, per cui hai versato i contributi all’Inps come lavoratore dipendente, la tua cassa di previdenza di riferimento è l’Enpam come professionista iscritto all’Ordine (articolo 18, comma 12, decreto legge n. 98 del 2011).

Oltre ai regolamenti della Fondazione che su questo sono chiari, esiste nel merito una circolare congiunta dell’Enpam e dell’Inps del 2012, che fuga i possibili dubbi che si possono sollevare per i medici della dirigenza pubblica. Nella circolare vengono specificati i tipi di reddito su cui versare i contributi alla Quota B dell’Enpam. Rientrano tra le attività soggette a questa contribuzione non solo la cura dei pazienti, ma per esempio anche la ricerca, la partecipazione a congressi scientifici o le consulenze connesse con la professione medica, come nel tuo caso. Insomma tutte le attività che vengono attribuite in base alla specifica competenza medica e odontoiatrica.

Alberto Oliveti Presidente Fondazione Enpam

 

BANDI EUROPEI a cura di Patrizia Toia

Bandi e opportunità | Luglio 2021 (mailupclient.com)

Buongiorno,

con questa mail vorrei brevemente informarla di alcuni bandi e opportunità attualmente attivi a livello europeo e regionale.

Da qui potrà quindi facilmente consultare opportunità rivolte a giovani, PMI, enti pubblici, associazioni e altri soggetti.

Spero che sia utile per lei e per le persone di sua conoscenza.

Un caro saluto.- Patrizia Toia

Opportunità per i giovani

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani.

Bandi Europei

Bandi Regionali

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta

 

INPS CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI AGGIORNAMENTO TASSI PER IL TERZO TRIMESTRE 2021 da DplMo – fonte:Inps

L’INPS, con il messaggio n. 2482 del 2 luglio 2021, comunica che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° luglio 2021 – 30 settembre 2021) è il seguente:

Classi d’importo in euro

Tassi medi

Tassi soglia usura

Fino a 15.000

10,96

17,7000

Oltre 15.000

7,34

13,1750

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA’ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

 
 

Classi di età*

Classe di importo del prestito

 
 

Fino a 15.000 euro

Oltre 15.000 euro

 

fino a 59 anni

8,20

6,29

 

60-64

9,00

7,09

 

65-69

9,80

7,89

 

70-74

10,50

8,59

 

75-79

11,30

9,39

 

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° luglio 2021.

ALLEGATI A PARTE INPS Messaggio n. 2482 del 2.07.2021 (documento 150)

 

INPS DISMISSIONE DEL PIN IN FAVORE DEI NUOVI STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE DIGITALE

L’Inps, con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021, comunica il piano di progressiva transizione alle identità digitali SPID, CIE e CNS per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web INPS.

Per fortuna che si parla di semplificazione…lo Spid è tutt’altro che semplificazione…giusto sarebbe dire «ulteriore complicazione».

Perché non si adotta la procedura con la tessera sanitaria con le procedure come fatte per il green pass Covid

ALLEGATI A PARTE INPS Circolare n.95 del 2.07.2021 (documento 151)

 

TASSE, QUANTO SONO AUMENTATE NEGLI ULTIMI 20 ANNI da “Tasse: 9

euro su 10 allo Stato centrale, alle Amministrazioni locali le briciole” di Mario D’Angelo in Money.it

https://www.money.it/tasse-cgia-mestre-9-su-10-allo-stato-centrale

Al mancato decentramento della gestione delle risorse, negli ultimi vent’anni, è corrisposto un importante aumento delle tasse. Nel 2000 erario ed enti locali avevano incassato 350,5 miliardi di

euro, mentre nel 2019 il gettito a prezzi correnti è cresciuto a 516,6 miliardi di euro:

166 miliardi

in più

(47,4%) che hanno soltanto impoverito gli italiani, denuncia la CGIA di Mestre,

contribuendo a non far crescere il Paese”

.

L’incremento del 47,4% delle tasse è maggiore di 3,5 punti percentuali di quello del PIL nazionale nello stesso arco temporale. Nello stesso periodo l’inflazione è aumentata del 37%, 10 punti in

meno della crescita gettito.

IRPEF, IVA E IRES INCIDONO PER OLTRE IL 60% DEL TOTALE da “Tasse:

9 euro su 10 allo Stato centrale, alle Amministrazioni locali le briciole” di Mario D’Angelo in Money.it

 

GARANTE PRIVACY INTERNET : NO AL CONTROLLO INDISCRIMINATO DEI LAVORATORI da DplMo – fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter 478 del 22 giugno 2021:ha dichiarato che non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.

L’affermato dal Garante privacy è presente in un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Bolzano, avviato sulla base del reclamo presentato da un dipendente che, nel corso di un procedimento disciplinare, aveva scoperto di essere stato costantemente controllato. L’amministrazione, che inizialmente gli aveva contestato la consultazione di Facebook e Youtube durante l’orario di lavoro, aveva poi archiviato il procedimento per l’inattendibilità dei dati di navigazione raccolti.

Dagli accertamenti del Garante è emerso che il Comune impiegava, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete. Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal Gdpr. Il sistema, implementato dal Comune, senza aver adeguatamente informato i dipendenti, consentiva invece operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. Il sistema raccoglieva inoltre anche informazioni estranee all’attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell’interessato.

Nel provvedimento l’Autorità ha rimarcato che l’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.

Nell’ambito dell’istruttoria, sono state inoltre riscontrate violazioni anche in merito al trattamento dei dati relativi alle richieste di accertamento medico straordinario da parte dei dipendenti, effettuate attraverso un apposito modulo, Il modulo, messo a disposizione dall’amministrazione, prevedeva la presa visione obbligatoria da parte del dirigente dell’unità organizzativa, circostanza che comportava un trattamento di dati sulla salute illecito.

Il Garante, tenendo conto della piena collaborazione dell’amministrazione, ha disposto una sanzione di 84.000 euro per l’illecito trattamento dei dati del personale. Il Comune dovrà anche adottare misure tecniche e organizzative per anonimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati, nonché aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell’accordo sindacale.

FRANCOBOLLI 2021 NUOVE EMISSIONI

  • Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane

dello spettacolo” dedicato a Ennio Morricone

Data di emissione: 29 giugno 2021

  • Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Gigi Proietti

Data di emissione: 29 giugno 2021

  • Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Andrea Camilleri

Data di emissione: 29 giugno 2021

  • Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” Serie Turistica: Roma (minifoglio)

Data di emissione: 30 giugno 2021

  • Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” Serie Turistica: Firenze (minifoglio)

Data di emissione: 30 giugno 2021

  • Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” Serie Turistica: Napoli (minifoglio)

Data di emissione: 30 giugno 2021

  • Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” Serie Turistica: Milano (minifoglio)

Data di emissione: 30 giugno 2021

  • Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” Serie Turistica: Venezia (minifoglio)

Data di emissione: 30 giugno 2021

  • Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” Serie Turistica: Palermo (minifoglio)

Data di emissione: 30 giugno 2021

  • Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico”

dedicato alla Caritas Italiana, nel 50° anniversario della fondazione

Data di emissione: 2 luglio 2021

  • Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a ITAS Mutua, nel bicentenario della fondazione

Data di emissione: 3 luglio 2021

  • Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a Lagostina S.p.A., nel 120° anniversario della fondazione

Data di emissione: 7 luglio 2021

 

AGENZIA DELLE ENTRATE EROGAZIONI LIBERALI A ISTITUTI SCOLASTICI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

È previsto un limite massimo di spesa detraibile per le erogazioni liberali in favore delle scuole? Si può richiedere la detrazione se il pagamento è stato fatto in contanti?

Risponde Paolo Calderone

La risposta ad entrambe le domande è negativa. La detrazione del 19% delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici è disciplinata dall’articolo 15 del Tuir (comma 1, lettera i-octies). La detrazione, da calcolare sull’intero importo erogato (non è previsto, infatti, alcun limite massimo), spetta per le erogazioni effettuate a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione (legge n. 62/2000).

È riconosciuta, inoltre, per le erogazioni in favore delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, nonché, a partire dal 2017, degli istituti tecnici superiori (di cui al Dpcm 25 gennaio 2008).

Riguardo alle modalità di pagamento, per essere ammessa in detrazione l’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, oppure mediante uno dei sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Si ricorda, infine, che dal 2020 la detrazione per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado può essere usufruita per intero solo se si possiede un reddito complessivo fino a 120.000 euro. Se si supera tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.

 

ACCESSO AL PORTALE COGEAPS SOLO CON SPID O CIE da Newsletter OMCeOMI n. 28/2021

Ricordiamo agli Iscritti che è possibile consultare la propria situazione rispetto ai crediti ECM ottenuti nel triennio formativo vigente e nei periodi precedenti, attraverso l’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie).

Come previsto dal D.L. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazione) sull’utilizzo del sistema di identificazione SPID o CIE per accedere a tutti i servizi pubblici online, il Co.Ge.A.P.S. ha attivato la funzionalità di autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e/o CIE (Carta d’Identità Elettronica) per i professionisti sanitari che accedono alla propria area riservata.

Vi informiamo inoltre che per l’erogazione del servizio SPID il Co.Ge.A.P.S. si avvale del servizio MyID della Regione Veneto, che opera in qualità di aggregatore, abilitando gli utenti all’accesso.

  • Come richiedere lo SPID

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

  • Per accedere all’area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. attraverso SPID o CIE clicca QUI

 

ECM RECUPERO E SPOSTAMENTO DEI CREDITI ENTRO FINE ANNO

da Newsletter OMCeOMI n. 28/2021

… si ricorda che le operazioni per sanare la propria posizione debitoria relativa ai trienni 2014/2016 e 2017/2019 possono essere effettuate entro il 31/12/2021.

 

INPS – COVID/19: CONGEDO 2021 PER GENITORI-LAVORATORI

L’INPS, con la circolare n. 96 del 5 luglio 2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, in modalità oraria, introdotto dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

ALLEGATI A PARTE INPS Circolare n. 96 del 7.07.2021 (documento 152)

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 730 PRECOMPILATO: ESITO DEL CALCOLO da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho fatto l’accesso alla mia dichiarazione precompilata e dopo aver scelto il modello 730 ho provato a verificare se devo pagare imposte o se mi spetta un rimborso. L’applicazione mi dà come risultato “Non liquidabile”. Significa che non posso inviarlo senza fare modifiche?

Risponde Paolo Calderone

Nella sezione “Esito del calcolo del 730 precompilato” è possibile verificare, in base ai dati inseriti dall’Agenzia delle entrate, se dalla dichiarazione risulta un rimborso da riscuotere, delle imposte da versare, oppure un saldo zero (se non ci sono imposte né a credito né a debito). Quando l’esito del calcolo viene segnalato come “Non liquidabile”, significa che uno o più quadri devono essere completati, inserendo o integrando alcuni dati. L’applicazione indica, comunque, quali sono i quadri da completare. Per esempio, se dopo aver selezionato il tasto “Calcola” si visualizza il messaggio “Non liquidabile Completa i quadri: Quadro A, Quadro B”, bisognerà intervenire nei quadri A (Redditi dei terreni) e B (Redditi dei fabbricati e altri dati), attraverso la funzione di “Modifica”. Solo un modello corretto e completo può essere accettato e inviato.

 

AGENZIA ENTRATE TRATTAMENTO FISCALE LAVORATORI IN

SMART WORKING da DplMo – fonte: Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 458 del 7 luglio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che a causa dell’emergenza epidemiologica svolgono l’attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero dove erano stati distaccati – articoli 2, 23 e 51 del Tuir.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Ciò considerato, con la prima richiesta di chiarimenti, la Società istante domanda se per i dipendenti che abbiano trascorso in Italia, durante l’anno bisestile 2020, meno di 184 giorni, il compenso relativo ai giorni di lavoro svolti in Italia sia da considerare come reddito prodotto nel territorio dello Stato da soggetti non residenti e, in quanto tale, sia da assoggettare ad imposizione in Italia.

Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c), del Tuir, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro dipendente prestato, da soggetti non residenti, nel territorio dello Stato.

Tale disposizione non trova applicazione qualora il nostro Paese abbia stipulato, con lo Stato di residenza del lavoratore, una convenzione per evitare le doppie imposizioni che riconosca a quest’ultimo Stato la potestà impositiva esclusiva sul reddito di lavoro dipendente prestato in Italia.

Al riguardo, si fa presente che l’articolo 15, paragrafo 1 – Lavoro Subordinato – del citato Accordo, prevede che le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente per «l’attività dipendente» svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili in entrambi gli Stati.

In base al combinato disposto dell’articolo 15 della citata Convenzione e dell’articolo 23 del Tuir, la scrivente è dell’avviso che il reddito di lavoro dipendente percepito dai dipendenti della Società istante e residenti in Cina (circostanza qui assunta acriticamente), per l’attività di lavoro svolta in Italia, rilevi fiscalmente anche nel nostro Paese, ai sensi degli articoli 49 e 51, commi da 1 a 8, del Tuir.

Si fa, altresì, presente che nella fattispecie rappresentata dall’Istante non può trovare applicazione il disposto del paragrafo 2 dell’Accordo in esame, che riconosce sul reddito percepito per l’attività svolta nell’altro Stato, ma nel rispetto di tutte le condizioni ivi previste, la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza dei lavoratori.

Più precisamente, il citato paragrafo 2 dell’articolo 15 prevede che « le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno solare considerato; e
  2. le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
  3. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato».

Considerato che nella fattispecie in esame la remunerazione è erogata da un datore di lavoro residente in Italia, non si ritiene soddisfatta la condizione di cui alla citata lettera b) e, conseguentemente, le remunerazioni de quibus risultano imponibili in entrambi gli Stati.

La conseguente doppia imposizione sarà risolta, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione, attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da parte della Cina, Stato di residenza dei lavoratori dipendenti.

Con il secondo quesito, l’Istante chiede se la permanenza in Italia per più di 184 giorni durante il 2020, dei dipendenti della Società istante abbia comportato, in linea di principio, una modifica nel loro status di residenza fiscale.

Come già sopra ricordato, la valutazione dello status di residenza di un soggetto non può essere valutata in sede di interpello, tuttavia si forniscono al riguardo i seguenti elementi di carattere interpretativo.

Ai fini della individuazione della residenza fiscale di un individuo, secondo il diritto interno e in assenza di una disposizione normativa specifica che tenga conto dell’emergenza COVID, occorre far riferimento ai criteri indicati nel citato articolo 2 del Tuir, la cui applicazione prescinde dalla circostanza che una eventuale permanenza della persona fisica nel nostro Paese sia dettata da motivi legati alla pandemia. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir «si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile».

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre altresì considerare le disposizioni convenzionali.

In particolare, nel caso di specie, assume rilievo l’articolo 4 del Trattato con la Cina che stabilisce, al paragrafo 2, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti. Dette regole fanno prevalere il criterio dell’abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.

Ciò posto, si osserva come una persona fisica iscritta all’AIRE e rientrata in Italia unicamente a seguito dell’emergenza Covid potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia secondo le disposizioni interne, in quanto risulterebbe avere il domicilio nel nostro Paese per la maggior parte del periodo d’imposta. Qualora si verificasse un conflitto di residenza con lo Stato estero, questo dovrebbe essere risolto facendo ricorso ai citati criteri convenzionali.

In tale ipotesi, come anche indicato al paragrafo 44 dell’analisi effettuata dal Segretariato OCSE sui trattati e l’impatto della crisi da COVID-19, nell’ipotesi in cui il soggetto disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, occorrerà verificare gli altri criteri; il conflitto di residenza sarà solitamente risolto usando il criterio del “soggiorno abituale”.

Con specifico riferimento al criterio del “soggiorno abituale”, si richiama il paragrafo 19 del Commentario del Modello OCSE in cui si precisa che il test per dirimere il conflitto di residenza non sarà soddisfatto semplicemente determinando in quale dei due Stati contraenti l’individuo ha trascorso più giorni durante il periodo interessato. Al fine di stabilire il luogo del soggiorno abituale, occorre infatti tener conto della frequenza, durata e regolarità dei soggiorni che fanno parte della routine regolare della vita di un individuo. Inoltre, l’analisi deve coprire un periodo di tempo sufficiente per poter accertare tali aspetti evitando l’influenza di situazioni transitorie.

Qualora i dipendenti della Società istante fossero da considerare residenti in Italia, con il terzo quesito si chiede se la base imponibile di lavoro dipendente possa essere determinata ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, considerando fittiziamente di fonte estera il reddito derivante da attività svolta in Italia, per cause imputabili all’emergenza sanitaria e definibili di forza maggiore, con relativa spettanza del credito per le imposte assolte all’estero.

Come già evidenziato, l’analisi svolta dal Segretariato dell’OCSE volta a neutralizzare, nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dello Stato di residenza, le conseguenze fiscali delle misure di restrizione alla movimentazione, riguarda le sole norme convenzionali, e non ha rilievo nell’interpretazione della normativa interna. Fermo restando che detta analisi è stata accolta dall’Italia, allo stato, unicamente negli accordi amministrativi stipulati con la Francia, la Svizzera e l’Austria, le indicazioni del Segretariato OCSE non esplicano comunque effetti ai fini dell’interpretazione di una norma dell’ordinamento interno.

Conseguentemente, nel presupposto dello status di residenza in Italia dei lavoratori in esame, in relazione al terzo quesito, si è dell’avviso che la disciplina fiscale prevista dal comma 8- bis dell’articolo 51 del Tuir non può trovare applicazione dal momento che tale disposizione richiede il soggiorno all’estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi, da parte del lavoratore residente in Italia.

Ciò posto, per i motivi illustrati, nella fattispecie in esame si ravvisa lo svolgimento nel nostro Paese della prestazione lavorativa da parte di soggetti residenti.

Pertanto, non sono soddisfatte le condizioni previste dal citato comma 8bis ai sensi del quale «In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398».

La risposta all’ultimo quesito dell’Istante, volto a confermare la correttezza del metodo di conteggio dei giorni illustrato, al fine di soddisfare il requisito dei “183 giorni nell’arco di 12 mesi” previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, si considera assorbita da quanto rappresentato in riscontro al terzo quesito.

 

MIN.LAVORO TARIFFE INAIL: RIDUZIONE DEI PREMI PER IL 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato il Decreto Interministeriale del 9 giugno 2021, con il quale conferma, anche per il 2021, la riduzione del tasso medio di tariffa applicabile per la determinazione del premio INAIL.

 

Queste le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione:

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat)

Riduzione

fino a 10

28%

da 10,01 a 50

18%

da 50,01 a 200

10%

oltre 200

5%

ALLEGATI A PARTE MIN.LAVORO D.Interm. 9.06.2021 (documento 153)